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Manovra anti-crisi: l'abc aggiornato

di Nicoletta Cottone

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27 GENNAIO 2009

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Datori di lavoro domestico (articolo 16-bis, commi 11 e 12)
Per i datori di lavoro domestico gli obblighi previsti dall'articolo 9-bis del Dl 510/1996 si intendono assolti con la presentazione all'Inps, attraverso modalità semplificate, della comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro. Le comunicazioni sono trasmesse dall'Inps, in via informatica, ai Servizi competenti, al ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, all'Inail, nonché alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4-bis, comma 6, del Dlgs 181/2000 (in base a questa norma le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Inps, dell'Inail, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo).

Deduzione dall'Ires e dall'Irpef della quota di Irap relativa al costo del lavoro e degli interessi (articolo 6, commi da 1 a 4)
Deducibilità ai fini Ires e Irpef del 10% dell'Irap pagata a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008. La deducibilità è ammessa in base al criterio di cassa, secondo quanto previsto dall'articolo 99, comma 1, del Tuir (Dpr 917/1986). Rimborso forfetario, fissato in misura non superiore al 10% dell'Irap pagata, ai soggetti che hanno già presentato istanza per il rimborso dell'imposta riferita agli interessi passivi e al costo del lavoro dipendente relativa ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008. Ai fini dell'individuazione delle annualità interessate si considera il termine di decadenza di 48 mesi dalla data di versamento stabilito dall'articolo 38 del Dpr 602/1973. Per i contribuenti che al 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del decreto anticrisi) non hanno presentato alcuna istanza di rimborso, viene riconosciuto ugualmente il diritto al rimborso mediante presentazione tardiva all'Agenzia delle entrate dell'istanza, esclusivamente per via telematica, purché sia ancora pendente il termine di decadenza di 48 mesi. Limite di spesa di 100 milioni di euro per il 2009, 500 milioni di euro per il 2010 e 400 milioni di euro per il 2011 per il rimborso delle istanze in base all'ordine cronologico di presentazione.

Depositi fiscali ai fini Iva (articolo 16, comma 5-bis)
Norma interpretativa sulla disciplina dei depositi fiscali ai fini Iva contenuta nel comma 4, lettera h) dell'articolo 50-bis, che prevede che siano effettuate senza pagamento dell'Iva le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito Iva, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso, ma nei locali limitrofi sempre che, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a 60 giorni. La disposizione della lettera h) si interpreta nel senso che le prestazioni di servizio, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono a ogni effetto introduzione nel deposito Iva.

Detassazione contratti di produttività (articolo 5)
Prorogato per il 2009 il regime di agevolazione fiscale per i lavoratori dipendenti del settore privato limitatamente alle remunerazioni corrisposte in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. Si tratta, in sostanza, della quota di retribuzione caratteristica del secondo livello di contrattazione collettiva legata alla produttività aziendale. Il beneficio spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2008 hanno realizzato un reddito di lavoro subordinato non superiore a 35mila euro. Concorrono alla formazione del predetto importo anche le remunerazioni assoggettata a imposta sostitutiva. L'ammontare massimo di remunerazione agevolabile è fissato in misura pari a 6mila euro. Se il sostituto d'imposta che dovrà applicare il regime sostitutivo d'imposta è diverso da quello che ha rilasciato il Cud per il 2008, il lavoratore dovrà rilasciare una attestazione nella quale dichiara l'ammontare del reddito conseguito nell'anno 2008.

Detassazione dei micro progetti di arredo urbano (articolo 23)
Gruppi di cittadini organizzati sono autorizzati a formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità per l'esecuzione di opere di interesse locale. Devono essere indicati nella proposta, che non deve prevedere oneri a carico dell'ente, i costi e i mezzi di finanziamento. I progetti devono essere realizzati nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati. L'ente interessato fornisce la propria assistenza e le eventuali prescrizioni. Decorsi 2 mesi dalla presentazione della proposta, questa si intende respinta. Entro il medesimo termine l'ente locale, può, con motivata delibera, disporre l'approvazione delle proposte formulate, regolando le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione. In caso di immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è richiesto il preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione prescritti. Riconosciuta una detrazione d'imposta per le spese sostenute per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere. Il beneficio è fissato in misura pari al 36% del costo. Successivamente all'attuazione del federalismo fiscale, la detrazione d'imposta opererà nei confronti dei tributi propri dell'ente competente. Le disposizioni si applicano a decorrere dal 60° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto anticrisi. È fatta salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Alle regioni è inoltre garantita la facoltà di ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle norme.

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